Il Tribunale di Palmi omologa la ristrutturazione dei debiti di un’infermiera calabrese travolta da eventi familiari imprevedibili. Decisiva la difesa dell’avv. Eleonora Longo, consorziata da Tutela Debitori 365.
Palmi, 29 maggio 2026 – A volte la vita cambia in un istante. Per ***********, infermiera sessantatreenne dell’ASP di Reggio Calabria, quel momento è arrivato nel 2016, quando il marito è morto dopo una breve e aggressiva malattia oncologica. Da quel giorno, unico reddito familiare, ha dovuto affrontare da sola le spese sanitarie, l’aggravamento delle condizioni del figlio Fortunato — riconosciuto invalido civile al 100% dal 2024 — e i debiti contratti in anni precedenti, quando il nucleo familiare poteva contare su due stipendi.
La spirale del sovraindebitamento l’ha travolta, ma *********** ha scelto di reagire. Assistita dall’avv. Eleonora Longo, professionista del Foro di Palmi e membro consorziato di Tutela Debitori 365, la rete nazionale specializzata nelle procedure di composizione della crisi, ha presentato nell’ottobre 2025 una domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII).
Il percorso non è stato semplice. La proposta di pagare una rata mensile di circa 500 euro per sette anni — offrendo il 100% ai creditori privilegiati e una percentuale ridotta ai chirografari — ha incontrato l’opposizione di Prestitalia S.p.A., che contestava la meritevolezza della debitrice, accusandola di aver omesso precedenti finanziamenti e chiedendo l’inclusione nel piano del TFR ancora in maturazione.
Il 28 maggio 2026, il Giudice Delegato del Tribunale di Palmi, dott. Salvatore Belcastro, ha emesso la sentenza di omologa, respingendo integralmente le osservazioni del creditore. Nelle motivazioni, il Giudice ha sottolineato come la situazione della signora Corica rientri nei cosiddetti «shock esogeni» — eventi imprevedibili e non imputabili al debitore, quali il decesso del coniuge e le spese sanitarie straordinarie — che escludono la colpa grave. «I debiti contratti avevano ad oggetto somme non elevate in linea capitale e comunque proporzionate ai redditi della ricorrente», si legge nella sentenza, «il che conferma come il ricorso all’indebitamento si sia reso necessario per far fronte alle esigenze della vita quotidiana e alle spese correnti della famiglia».
Il Tribunale ha anche evidenziato che Prestitalia, prima di concedere il finanziamento, non aveva adeguatamente verificato il merito creditizio come imposto dall’art. 124-bis del Testo Unico Bancario, omettendo di consultare le banche dati che avrebbero rivelato le pregresse esposizioni della debitrice.
Quanto al TFR, il Giudice ha confermato l’orientamento ormai consolidato: il trattamento di fine rapporto, pur essendo un diritto certo e liquido, non può essere incluso nell’attivo del piano finché il rapporto di lavoro è in corso, difettando del requisito dell’esigibilità.
Ora *********** potrà tornare a guardare al futuro con serenità. Pagherà 505 euro al mese per sette anni, sotto la vigilanza del Gestore della crisi dott. Pietro Paolo Germanò, e alla fine del percorso vedrà liberarsi dai debiti che l’hanno oppressa per anni.
«Questo caso dimostra come il Codice della Crisi, se ben utilizzato, possa offrire una vera seconda possibilità a chi si trova in difficoltà senza proprie colpe gravi», ha commentato l’avv. Longo. «La rete di Tutela Debitori 365 è nata proprio per accompagnare i consumatori in questi percorsi complessi, restituendo dignità e prospettive a chi pensava di non averne più».
L’avv. Eleonora Longo è membro consorziato di Tutela Debitori 365, network nazionale di professionisti specializzati in procedure di sovraindebitamento e ristrutturazione dei debiti del consumatore.